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L’Amministratore

Ruolo e poteri dell’amministratore di condominio, secondo il codice civile.

Attribuzioni dell’amministratore – Art. 1130

L’amministratore deve:

  1. eseguire le deliberazioni dell’assemblea dei condomini e curare l’osservanza del regolamento di condominio;
  2. disciplinare l’uso delle cose comuni e la prestazione dei servizi nell’interesse comune, in modo che ne sia assicurato il miglior godimento a tutti i condomini;
  3. riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell’edificio e per l’esercizio dei servizi comuni;
  4. compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell’edificio.

Alla fine di ciascun anno, l’amministratore deve rendere il conto della sua gestione.

Disposizioni complementari: art. 63 e art. 70 disp. att. c.c. – Disposizioni correlative: art. 1131, comma I, c.c. – art. 1135, comma II, c.c.

Rappresentanza – Art. 1131

Nei limiti delle attribuzioni stabilite dall’articolo precedente, o dei maggiori poteri conferitigli dal regolamento di condominio o dall’assemblea, l’amministratore ha la rappresentanza dei partecipanti e può agire in giudizio sia contro i condomini sia contro i terzi.

Può essere convenuto in giudizio per qualunque azione riguardante le parti comuni dell’edificio; a lui sono notificati i provvedimenti dell’autorità amministrativa che si riferiscono allo stesso oggetto.

Qualora la citazione o il provvedimento abbia un contenuto che esorbita dalle attribuzioni dell’amministratore, questi è tenuto a darne senza indugio notizia all’assemblea dei condomini. L’amministratore che non adempie a quest’obbligo può essere revocato ed è tenuto al risarcimento dei danni.

Disposizioni complementari: art. 65 disp. att. c.c.