L’Amministratore
Ruolo e poteri dell’amministratore di condominio, secondo il codice civile.
Attribuzioni dell’amministratore – Art. 1130
L’amministratore deve:
- eseguire le deliberazioni dell’assemblea dei condomini e curare l’osservanza del regolamento di condominio;
- disciplinare l’uso delle cose comuni e la prestazione dei servizi nell’interesse comune, in modo che ne sia assicurato il miglior godimento a tutti i condomini;
- riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell’edificio e per l’esercizio dei servizi comuni;
- compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell’edificio.
Alla fine di ciascun anno, l’amministratore deve rendere il conto della sua gestione.
Disposizioni complementari: art. 63 e art. 70 disp. att. c.c. – Disposizioni correlative: art. 1131, comma I, c.c. – art. 1135, comma II, c.c.
Rappresentanza – Art. 1131
Nei limiti delle attribuzioni stabilite dall’articolo precedente, o dei maggiori poteri conferitigli dal regolamento di condominio o dall’assemblea, l’amministratore ha la rappresentanza dei partecipanti e può agire in giudizio sia contro i condomini sia contro i terzi.
Può essere convenuto in giudizio per qualunque azione riguardante le parti comuni dell’edificio; a lui sono notificati i provvedimenti dell’autorità amministrativa che si riferiscono allo stesso oggetto.
Qualora la citazione o il provvedimento abbia un contenuto che esorbita dalle attribuzioni dell’amministratore, questi è tenuto a darne senza indugio notizia all’assemblea dei condomini. L’amministratore che non adempie a quest’obbligo può essere revocato ed è tenuto al risarcimento dei danni.
Disposizioni complementari: art. 65 disp. att. c.c.